Pianetadown ODV
Indirizzo
Contrada Seta 37 BIS
83040 Conza della Campania
CF 91083240688
Per info
info@pianetadown.org
Pianetadown ONLUS è un’associazione, nata dall’incontro “virtuale” di un gruppo di famiglie di persone con Sindrome di Down , che svolge attività di informazione e di supporto nei confronti di chi condivide questa esperienza.
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Pubblicazioni
Lo statuto
Articolo 1 – Denominazione e sede
E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato “PianetaDown OdV” che assume la forma giuridica di Associazione, riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’Associazione ha sede legale in Conza della Campania (AV), Contrada seta n. 37 bis
L’associazione può istituire ulteriori sedi secondarie, previa approvazione dell’assemblea se le sedi sono in ambito extra regionale.
Articolo 2 – Natura dell’associazione e simbolo
L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’Associazione è apartitica ed aconfessionale; essa non ammette discriminazioni etniche, di lingua, di religione e di ideologia politica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’ordinamento dell’associazione è ispirato alla democraticità della sua struttura, all’elettività e gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli associati.
Simbolo dell’associazione e contrassegno delle sue attività è un pinguino stilizzato.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Articolo 3 – Durata dell’Associazione
L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 4 – Statuto dell’Associazione
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, che vincola alla sua osservanza i soci e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’Associazione.
Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, con maggioranza superiore ai tre quarti degli aventi diritto al voto.
Articolo 5 – Finalità e Attività
Scopo dell’Associazione è promuovere l’informazione ed essere a supporto delle famiglie di persone con Sindrome di Down, in particolare:
Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione esercita, in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati è:
nonché svolge ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
Al fine del raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione potrà realizzare iniziative, gruppi di studio e ricerca, periodici e pubblicazioni, seminari e convegni, sia nazionali che internazionali.
Le attività di cui al precedente comma o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall’Consiglio Direttivo.
Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.
L’Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
Articolo 6 – I soci
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e/o le persone giuridiche e/o enti pubblici e altre associazioni, italiane e straniere, in numero illimitato, e che condividendone gli scopi, intendono impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.
Nell’ambito dell’associazione si distinguono: soci fondatori e soci volontari.
I soci fondatori sono quelli che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
Soci volontari sono coloro che, condividendone le finalità dell’associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.
La qualità di socio, ad eccezione dei fondatori, si assume facendo domanda scritta di adesione da indirizzare al Consiglio Direttivo; sull’istanza delibera a maggioranza il Consiglio stesso. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi. In questo caso l’aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
Articolo 7 – Diritti e doveri degli associati
I soci dell’Associazione hanno il diritto di:
e il dovere di:
Articolo 8 – Recesso ed esclusione
La qualità di socio si perde per:
Perdono la qualità di socio per morosità coloro che non hanno pagato la quota annuale nemmeno dopo una sollecitazione scritta.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni o che si pongano in contrasto con le finalità dell’associazione.
La perdita di qualità di socio nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima assemblea utile.
Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.
I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi dall’Associazione, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla stessa, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Articolo 9 – Gli organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Articolo 10 – L’Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, per l’approvazione del rendiconto annuale. L’Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria,
L’assemblea può anche svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione e la relativa espressione del voto può avvenire anche per corrispondenza o via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Articolo 11 – Convocazione dell’Assemblea
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 giorni, mediante invito a mezzo lettera raccomandata contenente l’ordine del giorno, a tutti i soci a cura del Presidente; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a dieci giorni.
La convocazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica o meditante pubblicazione sul sito internet dell’Associazione.
Articolo 12 – Validità dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei voti, salvo che per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio e di modifica dello statuto, per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci. Hanno diritto in intervenire all’assemblea tutti i scoi in regola con il pagamento della quota annua dell’associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, le deliberazioni per l’approvazione di bilanci ed in merito alla responsabilità di consiglieri. Ciascun associato, fondatore ed ordinario, ha diritto ad un voto e può rappresentare fino ad un massimo di 3 associati, quindi ricevere 2 deleghe
Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza.
L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione o in caso di sua assenza dal Vice Presidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano e, in mancanza anche di questi, da persona designata dall’Assemblea.
Il segretario tesoriere provvede alla stesura del verbale.
Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano, per l’elezione delle cariche sociali si procede mediate il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Articolo 13 – Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea deve:
Articolo 14 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 03 a 07 componenti scelti tra i soci che hanno diritto al voto.
Il Consiglio Direttivo nominato per la prima volta nell’atto costitutivo durerà in carica fino alla prima assemblea. Il Consiglio Direttivo successivamente nominato dall’Assemblea dura in carica tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
I membri del Consiglio Direttivo devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalla sua gratuità. Essi sono responsabili verso l’associazione dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri e da gravi irregolarità nella gestione. Sono altresì responsabili per gli atti posti in essere in nome, ma per non per conto, dell’associazione che possano esporre quest’ultima a pretese o azioni da parte di terzi. È però esente da responsabilità quello del consigliere che non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constatare il proprio dissenso.
Articolo 15 – Sedute del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, anche in videoconferenza, ogni semestre e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritiene necessario o quando lo richiedono almeno due dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da verbale redatto dal Segretario Tesoriere e da questi sottoscritto congiuntamente al Presidente.
Articolo 16 – Il Presidente e il Vice Presidente
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, a eccezione della nomina effettuata nell’atto costitutivo. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative o giudiziarie. Il Presidente ha l’uso della firma associativa e provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dura in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo.
È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per motivi fondati, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
In caso di dimissioni o di impedimento grave del presidente, il vice presidente ne assume transitoriamente i compiti e convoca entro 30 giorni l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo presidente.
Articolo 17 – Il segretario tesoriere
Il segretario tesoriere redige i verbali dell’Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura la tenuta; cura, d’intesa con il Presidente, la formulazione dell’ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo; prepara la documentazione da presentare all’Assemblea.
Inoltre coadiuva il Consiglio Direttivo nelle attività necessarie all’amministrazione dell’Associazione; esegue le decisioni del Consiglio Direttivo per la parte amministrativa ed economica; predispone il rendiconto d’intesa con il Consiglio Direttivo.
In particolare, il tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati al tesoriere, il Consiglio Direttivo può conferire potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal presidente per importi il cui limite massimo viene definito in Consiglio Direttivo.
Articolo 18 – Organo di Controllo e Revisione legale dei conti
È nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017 l’organo di controllo.
È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 l’organo di revisione legale dei conti.
Articolo 19 – Retribuzioni e rimborsi spese
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall’art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.
I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Articolo 20 – Patrimonio sociale
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
Articolo 21 – Quote sociali
Le quote associative sono dovute per tutto l’anno civile in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.
Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno civile in corso. La quota associativa annua è stabilita nella misura minima di € 50,00 (cinquanta). Eventuali successivi aumenti potranno essere stabiliti dall’assemblea in seduta ordinaria.
Articolo 22 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, l’assemblea dovrà approvare il rendiconto delle entrate e delle spese predisposto dal Consiglio Direttivo, che sarà depositato presso la sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione perché i soci possano prenderne visione.
Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
L’eventuale residuo attivo sarà devoluto al fondo comune e utilizzato per realizzare le finalità dell’Associazione.
Articolo 23 – Bilancio sociale
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017
Articolo 24 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 25 – Libri sociali obbligatori
L’Associazione deve tenere obbligatoriamente:
I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura dell’Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da presentare all’organo competente.
Articolo 26 – Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.
Se l’Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.
Articolo 27 – Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.